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Orvieto
2 febbraio 2004
 Statuto della Associazione «La Cava e i Cavajoli»

Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "La Cava e i Cavajoli" con sede in Orvieto (TR), Via Malcorini n°1. Essa non persegue fini di lucro e non ha come oggetto l'esercizio di attività commerciale.
Art. 2 - La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 3 - L'associazione si propone di valorizzare e promuovere Via della Cava e l'antico quartiere della Cava attraverso il recupero delle tradizioni, la rivalutazione e il potenziamento delle attività artigianali, eno-gastronomiche, produttive, turistiche, sociali e culturali, attraverso la realizzazione e la promozioni di eventi, manifestazioni, mostre, campagne stampa, scambi culturali e gemellaggi con altre realtà, nonché iniziative di carattere ricreativo e socio-culturale. L'associazione potrà: convenzionarsi, associarsi e collaborare con persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e/o privati, associazioni interessati alle stesse discipline; dare facoltà sia a privati, singoli o in gruppi, che a scuole ed associazioni di carattere artistico, di frequentare i propri locali, qualora in possesso, ed utilizzare le apparecchiature in essi eventualmente installate. L'associazione potrà inoltre promuovere ogni iniziativa utile per il conseguimento delle proprie finalità.
Art. 4 - Avendo l'associazione finalità esclusivamente culturali ed artistiche, essa si prefigura senza alcuna distinzione etnica, religiosa, ideologica e politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità. A questo proposito è fatto divieto assoluto ai soci di promuovere, nell'ambito dell'associazione, qualsiasi iniziativa o manifestazione di carattere politico che possa in qualunque modo distogliere o ledere gli effettivi scopi dell'associazione.
Art. 5 - Possono essere iscritti alla Associazione le persone fisiche che siano interessate al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa i quali abbiano proposto domanda di ammissione e la cui domanda sia stata accolta. All'atto di ammissione i nuovi associati dovranno versare la quota di ammissione che verrà stabilita annualmente dall'assemblea degli associati.
Art. 6 - Gli associati avranno diritto di usufruire di tutte le attrezzature e di tutti i servizi della Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Essi sono obbligati: a) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso; b) a versare la quota di ammissione e a versare il contributo annuo fissati dall'assemblea. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte, da valutare in sede di Consiglio Direttivo.
Art. 7 - La qualità di associato si perde: a) per morte; b) per recesso da comunicarsi da parte del socio al Presidente; c) per esclusione, che viene deliberata dall'assemblea, oltre nei casi previsti dalla Legge, quando nei confronti dell'associato sia stata accertata: - la inosservanza delle disposizioni statutarie e delle decisioni dell'assemblea legalmente prese; - l'inadempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti verso l'associazione.
Art. 8 - Sono organi della Associazione: - l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo; - il Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo; - il Segretario, eventualmente esterno al Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti, esterno al Consiglio Direttivo.
Art. 9 - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati in regola con i contributi associativi. Ciascun socio dispone in assemblea di un voto. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima, eventualmente della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. L'assemblea delibera su quanto a lei demandata per legge o per statuto; in particolare delibera sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo preventivo predisposti dal consiglio direttivo; sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sull'ammontare delle quote di ammissione e delle quote annuali; approva eventuali regolamenti interni e loro modifiche; in sede straordinaria delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza del Presidente l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o da persona delegata dal Presidente stesso. Delle riunioni delle assemblee si redige apposito verbale che dovrà essere riportato su apposito libro dei verbali.
Art. 10 - L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri liberamente eletti tra gli associati dell'assemblea che ne determina il numero. I consiglieri che subentrano al primo Consiglio Direttivo eletto al momento della costituzione della Associazione stessa, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili, salvo cause di forza maggiore sancite dall’unanimità dell’Assemblea dei Soci, per non più di due mandati consecutivi, ovvero dopo due bienni consecutivi di appartenenza al Consiglio Direttivo essi dovranno astenersi dal ricoprire la carica di consigliere per almeno un biennio. I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute per l'associazione. Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo dovesse dimettersi o ritirarsi per qualsiasi motivo dalla carica, subentrerebbe al suo posto il primo dei non eletti nell'ultima votazione per la nomina del Consiglio stesso, in mancanza di tale figura si provvederebbe ad indire una nuova elezione per il ripristino del consigliere dimissionario e ritiratosi. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Inoltre: nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; decide sulle domande di ammissione a soci e ne accetta le dimissioni; compila il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'assemblea degli associati; predispone i regolamenti interni che vengono approvati dall'assemblea.
Art. 12 - Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 13 - Il Segretario provvede alla tenuta dei libri sociali; trascrive i verbali del Consiglio e della assemblea, tiene la contabilità; è custode del patrimonio dell'associazione.
Art. 14 - Il patrimonio della associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate della Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse e comunque da attività della Associazione; c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale; in particolare è prevista l'istituzione della figura di "Sostenitore" della associazione, qualifica riconosciuta a chi vorrà versare in maniera estemporanea un contributo minimo stabilito annualmente dall'assemblea; tali sostenitori, qualora non soci, non hanno diritto di voto, né nessun altro diritto né obbligo nei confronti della associazione.
Art. 15 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere un rendiconto economico e finanziario per l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o anche avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli associati possono prendere visione del rendiconto presso la sede della Associazione nella settimana che precede l'assemblea.
Art. 16 - In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi motivo, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori all'interno della stessa determinandone i poteri; il patrimonio dell'ente dovrà obbligatoriamente essere devoluto per il restauro e la conservazione della Chiesa della Madonna della Cava in Orvieto e/o ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 - Negli anni in cui non è prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, a partire dal secondo anno di vita della associazione, vengono eletti tra gli iscritti i Revisori dei Conti. Questi sono in numero di tre effettivi, che nomineranno all'interno il proprio Presidente. I revisori durano in carica anni 2 (due), andando in tal modo a controllare sull'operato del secondo anno di un Consiglio Direttivo e sul primo di quello successivo. Il collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e partecipa alle assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti, in sede di assemblea, dovranno astenersi dalle votazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e comunque riconducibili a questioni inerenti le scritture contabili e la corretta amministrazione della associazione, qualora dette votazioni siano conseguenza di una relazione dei membri del collegio stesso in sede di assemblea. In caso di dimissione o del ritiro di uno dei Revisori dei Conti si provvederà alla nomina del primo dei non eletti per una tale carica, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia.

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